Non adempiere le obbligazioni contrattuali in questo periodo, in cui sono attive le «misure di contenimento» disposte per arginare Covid-19, non genera automaticamente conseguenze negative per il debitore: il giudice che sia chiamato a decidere in ordine alle conseguenze generate dall’inadempimento dovrà necessariamente “valutare” la situazione concreta mettendo l’inadempimento su un piatto della bilancia e la necessità di rispettare le «misure di contenimento» (ad esempio: le limitazioni agli spostamenti) sull’altro piatto.

Lo stabilisce l’articolo 91 del Dl 18/2020 nel suo intento di «sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19», con ciò raccogliendo lallarme che Il Sole 24 Ore aveva lanciato il 17 marzo: infatti, in mancanza di una norma di legge che esplicitamente provvedesse sul punto, la norma di cui all’articolo 1218 del codice civile sarebbe stata implacabile: «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Alla luce di questa normativa emergenziale, può stare sufficientemente tranquillo chi:

a) pretenda uno spostamento di qualche settimana di una data per la stipula di un contratto definitivo, decisa in un contratto preliminare;

b) abbia pattuito un «termine essenziale» per l’adempimento di una data obbligazione (l’articolo 1457 del Codice civile);

c) abbia dato o ricevuto una “caparra confirmatoria”: in questo caso, l’inadempimento di una parte provoca che l’altra parte può recedere dal contratto e può trattenere la caparra o pretendere il doppio di quella data ;

d) abbia pattuito una “penale”: si tratta di una somma dovuta per il caso di inadempimento di un’obbligazione che «ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore» (articolo 1382 del codice civile).

 

Tratto da: http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2020-03-18/contratti-adempimenti-ritardo-sottoposti-valutazione-giudici-173126.php?uuid=ADW6LGE